1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno»;
b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».
2. L'assegno di maternità previsto dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente articolo, è incrementato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1.000 euro.